Lo Statuto

Art. 1. La Società Pesca Sportiva (S. P. S.) ARECHI – Salerno (società sportiva dilettantistica) , ha l’intento di raggruppare in maniera libera e democratica chiunque abbia intenzione di svolgere l’attività della pesca sportiva e altre attività culturali mirate alla conoscenza, alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente, compresa l’attività didattica.

Questi fondamentali principi dovranno essere l’obbiettivo costante di coloro che saranno chiamati a dirigere la Società.

 

Art. 2. Sono soci tutti coloro che sono in possesso della tessera della Federazione Sportiva con la quale la Società è affiliata per l’anno in corso.

 

Art. 3. La Società è assolutamente apartitica e non è a scopo di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

 

Art. 4. L’ Anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario annuale viene approvato entro il 15 gennaio dell’anno successivo da parte del Consiglio Direttivo della Società.

 

Art. 5. I soci hanno eguali diritti e doveri. Tutti possono divenire soci del sodalizio indipendentemente dalla loro età purché accettino i principi del presente Statuto.

Per poter diventare socio è necessario che l’aspirante ne faccia domanda scritta e avallata da almeno due soci effettivi del sodalizio. E’ compito del Consiglio Direttivo vagliare ed, eventualmente, accettare o respingere la domanda di ammissione alla Società. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Vi sono tre categorie di soci: socio atleta, socio sostenitore e socio onorario.

Solo le prime due categorie sono obbligate al pagamento delle eventuali quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ai soci onorari, la tessera Federale verrà sottoscritta a spese della Società.

A tutti i soci verrà rilasciata una tessera attestante l’iscrizione alla Società.

Tutti hanno facoltà di partecipare alla realizzazione ed alla gestione dei programmi e delle attività societarie; hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età, abbiano almeno due anni di militanza nella Società e che siano in regola con il versamento della eventuale quota sociale.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Società e di osservare le regole dettate dalla Federazione Sportiva di appartenenza.

 

Art. 6. La Società Sportiva è articolata in tre organi: l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

 

Art. 7. L’ Assemblea Generale è costituita da tutti i soci. Essa si occupa di operare le scelte fondamentali della Società e di eleggere il Consiglio Direttivo.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria viene convocata entro il 31 Dicembre di ogni anno. L’assemblea straordinaria viene convocata:

• tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;

• a richiesta (motivata e scritta) di almeno 2/3 dei soci.

Le assemblee sono convocate tramite circolare sottoscritta, per presa visione, dai soci.

In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita alla presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Un socio potrà essere rappresentato da una terza persona (anch’essa socio) purché questa sia munita di regolare delega.

Il socio ha diritto di voto secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente Statuto.

 

Art. 8. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) consiglieri eletti fra i soci regolarmente tesserati e resta in carica per quattro anni. I sui membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario (funzioni di Vice Presidente e Tesoriere). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

E’ competenza del Consiglio Direttivo nominare eventuali commissioni di lavoro purché dette commissioni siano costituite da soci.

Chiunque ricopre una carica direttiva, non può ricoprirne un’altra.

E’ competenza del Consiglio Direttivo di comminare sanzioni disciplinari ai soci che non si attengono alle disposizioni del presente Statuto.

I provvedimenti disciplinari sono nell’ordine: l’ammonizione, la sospensione e l’espulsione dalla Società.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Rimborsi forfetari, inoltre, possono essere versati agli agonisti ed agli accompagnatori che partecipano a competizioni sportive di alto livello, sempre in relazione alle risorse economiche attive della Società.

 

Art. 9. Il Presidente è il rappresentante legale della Società Sportiva, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, dichiara aperte le Assemblee.

 

Art. 10. Le cariche elettive sono onorifiche.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

• coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

• coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente ad un anno, inflitta dal C.O.N.I. o da Federazione Sportiva.

 

Art. 11. Patrimonio ed entrate

• I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Società.

• Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

 

Art. 12. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e per lo scioglimento della Società è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 13.
 I colori sociali della Società sono il blu ed il bianco. Il logo è quello riportato in testa al presente Statuto.

Lo Statuto Ufficiale è depositato presso l’archivio della Società

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La Missione

La Società Pesca Sportiva ARECHI è stata fondata a Salerno nell’ottobre del 1997 da un gruppo di giovani, la maggior parte dei quali pescatori sportivi provenienti da un altro sodalizio.

I soci fondatori, Fausto Cirillo, Gaetano Contaldo, Vincenzo Luongo e Francesco Siano bene pensarono di…

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